LEGGE REGIONALE N. 36 DEL 4-09-1997
REGIONE LIGURIA

Legge urbanistica regionale.

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88  

Riferimenti Normativi PASSIVI

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale LIGURIA Numero 11 del 1999 Articolo 1

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale LIGURIA Numero 11 del 1999 Articolo 2

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale LIGURIA Numero 11 del 1999 Articolo 6

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale LIGURIA Numero 4 del 1999 Articolo 19

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale LIGURIA Numero 19 del 1999 Articolo 12

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale LIGURIA Numero 44 del 2000

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale LIGURIA Numero 19 del 2002

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga
la seguente legge regionale:

 

 

ARTICOLO 2

       Principi informatori della pianificazione territoriale
  1.  La  pianificazione  territoriale  si  fonda sul principio della
chiara e motivata esplicitazione delle proprie determinazioni. A  tal
fine  le  scelte  operate sono elaborate sulla base della conoscenza,
sistematicamente  acquisita,  dei  caratteri  fisici,  morfologici  e
ambientali  del  territorio,  delle risorse, dei valori e dei vincoli
territoriali anche di natura  archeologica,  delle  utilizzazioni  in
corso,  dello  stato  della  pianificazione in atto, delle previsioni
dell'andamento demografico  e  migratorio,  nonchè   delle  dinamiche
della   trasformazione   economico-sociale,   e   sono  definite  sia
attraverso la comparazione dei valori e  degli  interessi  coinvolti,
sia sulla base del principio generale della sostenibilità  ambientale
dello sviluppo.
  2.   La   pianificazione   territoriale   persegue   finalità    di
qualificazione ambientale e  funzionale  del  territorio  ligure  con
prioritario riguardo alle esigenze:
   a)  di  definizione di un complessivo progetto di ricomposizione e
di  riassetto   ambientale   comprensivo   del   recupero   e   della
conservazione  dei  peculiari  elementi qualitativi e della identità 
storico-culturale del paesaggio;
   b) di organizzazioine, di innovazione e di  sviluppo  dei  settori
produttivi  dell'economia  regionale,  con particolare riferimento al
turismo, e di adeguamento delle reti  infrastrutturali,  in  funzione
del  complessivo  miglioramento  qualitativo delle strutture urbane e
dell'intero sistema insediativo regionale;
   c) di riqualificazione degli insediamenti per il conseguimento  di
più    elevati  livelli  di  qualità   della  vita,  con  particolare
riferimento all'eliminazione delle barriere architettoniche.
  3.  Nel  perseguire  le  suddette  finalità ,   la   pianificazione
territoriale si ispira ai principi:
   a)    del    minimo   consumo   delle   risorse   territoriali   e
paesistico-ambientali disponibili, con particolare riguardo a  quelle
irriproducibili  e  a  quelle riproducibili a costi elevati e a lungo
termine;
   b) della concertazione  degli  atti  fra  gli  enti  titolari,  ai
diversi  livelli,  del  potere di pianificazione territoriale nonchè 
della  sussidiarietà   intesa  come  attribuzione  agli  enti  locali
primari  della più  ampia sfera di responsabilità  compatibile con la
loro natura, in un rapporto di reciproca interazione  e  cooperazione
nell'esercizio delle rispettive funzioni;
   c)  del rafforzamento dell'efficacia del governo del territorio in
termini di facilitazione e trasparenza delle procedure, accesso  alla
conoscenza, cooperazione tra enti locali e soggetti privati.
  4.  Gli  obiettivi  e i contenuti della pianificazione territoriale
sono definiti in coerenza con gli atti della programmazione regionale
e provinciale di cui alla legge regionale 5 aprile 1994, n. 18 (norme
sulle procedure di programmazione) e, in particolare, con  il  quadro
di riferimento previsto dal relativo articolo 6.
  5.  I  piani di bacino di cui alla legge regionale 28 gennaio 1993,
n. 9 (organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione
della legge 18 maggio 1989, n.  183),  nonchè   i  piani  delle  aree
protette  di  cui  alla  legge  regionale  22  febbraio  1995,  n. 12
(riordino  delle  aree  protette)  e   successive   modificazioni   e
integrazioni   vincolano,   nelle   loro   indicazioni  di  carattere
prescrittivo, la pianificazione territoriale  di  livello  regionale,
provinciale e comunale con effetto di integrazione della stessa e, in
caso di contrasto, di prevalenza su di essa.

 
Note:

          NOTE ALL'ARTICOLO 2
          1.  La  legge regionale 5 aprile 1994 n. 18, pubblicata nel
          B.U. 20 aprile 1994 n. 10 Parte I è  stata modificata dalla
          legge regionale 8 marzo 1996 n. 12, pubblicata nel B.U.  27
          marzo 1996 n. 6 Parte I.
          2.  La legge regionale 28 gennaio 1993 n. 9, pubblicata nel
          B.U. 10 febbraio 1993 n. 5 Parte  I,  è   stata  modificata
          dalla  legge regionale 28 aprile 1993 n. 18, pubblicata nel
          B.U.  19 maggio 1993 n. 9 Parte I; dalla legge regionale 28
          ottobre 1994 n. 56, pubblicata nel B.U. 23 novembre 1994 n.
          24 Parte I; dalla legge regionale 26  aprile  1995  n.  35,
          pubblicata  nel  B.U.  17  maggio 1995 n. 11 Parte I; dalla
          legge regionale 4 giugno 1996 n. 25, pubblicata nel B.U. 19
          giugno 1996 n.   13  Parte  I;  dalla  legge  regionale  23
          ottobre  1996 n. 46 pubblicata nel B.U. 13 novembre 1996 n.
          21 Parte I.
          3. La legge regionale 22 febbraio 1995  n.  12,  pubblicata
          nel  B.U.  15  marzo  1995  n.  5  Parte I suppl., è  stata
          modificata dalla legge regionale  21  aprile  1995  n.  32,
          pubblicata nel B.U.  10 maggio 1995 n. 10 Parte I.


 

Riferimenti Normativi ATTIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LIGURIA Numero 18 del 1994

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LIGURIA Numero 18 del 1994 Articolo 6

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LIGURIA Numero 9 del 1993

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LIGURIA Numero 12 del 1995

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