ARTICOLO 2
Principi informatori della pianificazione territoriale 1. La pianificazione territoriale si fonda sul principio della chiara e motivata esplicitazione delle proprie determinazioni. A tal fine le scelte operate sono elaborate sulla base della conoscenza, sistematicamente acquisita, dei caratteri fisici, morfologici e ambientali del territorio, delle risorse, dei valori e dei vincoli territoriali anche di natura archeologica, delle utilizzazioni in corso, dello stato della pianificazione in atto, delle previsioni dell'andamento demografico e migratorio, nonchè delle dinamiche della trasformazione economico-sociale, e sono definite sia attraverso la comparazione dei valori e degli interessi coinvolti, sia sulla base del principio generale della sostenibilità ambientale dello sviluppo. 2. La pianificazione territoriale persegue finalità di qualificazione ambientale e funzionale del territorio ligure con prioritario riguardo alle esigenze: a) di definizione di un complessivo progetto di ricomposizione e di riassetto ambientale comprensivo del recupero e della conservazione dei peculiari elementi qualitativi e della identità storico-culturale del paesaggio; b) di organizzazioine, di innovazione e di sviluppo dei settori produttivi dell'economia regionale, con particolare riferimento al turismo, e di adeguamento delle reti infrastrutturali, in funzione del complessivo miglioramento qualitativo delle strutture urbane e dell'intero sistema insediativo regionale; c) di riqualificazione degli insediamenti per il conseguimento di più elevati livelli di qualità della vita, con particolare riferimento all'eliminazione delle barriere architettoniche. 3. Nel perseguire le suddette finalità , la pianificazione territoriale si ispira ai principi: a) del minimo consumo delle risorse territoriali e paesistico-ambientali disponibili, con particolare riguardo a quelle irriproducibili e a quelle riproducibili a costi elevati e a lungo termine; b) della concertazione degli atti fra gli enti titolari, ai diversi livelli, del potere di pianificazione territoriale nonchè della sussidiarietà intesa come attribuzione agli enti locali primari della più ampia sfera di responsabilità compatibile con la loro natura, in un rapporto di reciproca interazione e cooperazione nell'esercizio delle rispettive funzioni; c) del rafforzamento dell'efficacia del governo del territorio in termini di facilitazione e trasparenza delle procedure, accesso alla conoscenza, cooperazione tra enti locali e soggetti privati. 4. Gli obiettivi e i contenuti della pianificazione territoriale sono definiti in coerenza con gli atti della programmazione regionale e provinciale di cui alla legge regionale 5 aprile 1994, n. 18 (norme sulle procedure di programmazione) e, in particolare, con il quadro di riferimento previsto dal relativo articolo 6. 5. I piani di bacino di cui alla legge regionale 28 gennaio 1993, n. 9 (organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183), nonchè i piani delle aree protette di cui alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (riordino delle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni vincolano, nelle loro indicazioni di carattere prescrittivo, la pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale con effetto di integrazione della stessa e, in caso di contrasto, di prevalenza su di essa.
Note:
NOTE ALL'ARTICOLO 2 1. La legge regionale 5 aprile 1994 n. 18, pubblicata nel B.U. 20 aprile 1994 n. 10 Parte I è stata modificata dalla legge regionale 8 marzo 1996 n. 12, pubblicata nel B.U. 27 marzo 1996 n. 6 Parte I. 2. La legge regionale 28 gennaio 1993 n. 9, pubblicata nel B.U. 10 febbraio 1993 n. 5 Parte I, è stata modificata dalla legge regionale 28 aprile 1993 n. 18, pubblicata nel B.U. 19 maggio 1993 n. 9 Parte I; dalla legge regionale 28 ottobre 1994 n. 56, pubblicata nel B.U. 23 novembre 1994 n. 24 Parte I; dalla legge regionale 26 aprile 1995 n. 35, pubblicata nel B.U. 17 maggio 1995 n. 11 Parte I; dalla legge regionale 4 giugno 1996 n. 25, pubblicata nel B.U. 19 giugno 1996 n. 13 Parte I; dalla legge regionale 23 ottobre 1996 n. 46 pubblicata nel B.U. 13 novembre 1996 n. 21 Parte I. 3. La legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12, pubblicata nel B.U. 15 marzo 1995 n. 5 Parte I suppl., è stata modificata dalla legge regionale 21 aprile 1995 n. 32, pubblicata nel B.U. 10 maggio 1995 n. 10 Parte I.
Riferimenti Normativi ATTIVI
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LIGURIA Numero 18 del 1994
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LIGURIA Numero 18 del 1994 Articolo 6
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LIGURIA Numero 9 del 1993
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LIGURIA Numero 12 del 1995
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Indice
Liguria
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